Secondo la legge le aziende che forniscono manodopera possono svolgere questa attività previa autorizzazione che prevede l' iscrizione ad un albo del Ministero del Lavoro. L'autorizzazione a svolgere questa attività è inizialmente biennale, viene rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda a seguito delle opportune verifiche sulla presenza dei requisiti ritenuti indispensabili per lo svolgimento di questo tipo di lavoro.
In questa sede infatti l'azienda è chiamata a presentare una relazione sulla propria struttura che metta in evidenza la presenza di requisiti tecnici ed organizzativi validi allo svolgimento di questo tipo di attività, con il dettaglio delle sedi la loro ubicazione sul territorio e l'organico che le compone; rispetto a quest'ultimo punto, l'organico, la legge fissa dei parametri ben precisi da rispettare, nelle sedi centrali devono essere presenti un minimo di quattro persone, incluso il legale rapprentante, almeno una delle professionalità presenti con comprovata esperienza maturata nel settore della gestione del personale di almeno quattro anni, mentre nelle sedi periferiche il personale minimo è indicato nel numero di due e due sono gli anni di esperienza richiesti nel settore da almeno una delle persone presenti.
Una volta in scadenza l'autorizzazione per il primo biennio di attività è possibile chiederne una proroga a tempo indeterminato dopo aver passato la verifica dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento. Fra i requisiti che la legge stablisce come fondamentali per iniziare questo tipo di attività c'è oltre ad un capitale sociale minimo versato, un deposito cauzionale previsto durante i primi due anni di attività con il quale garantire la solvibilità degli oneri economici e contributivi spettanti ai lavoratori; dopo il biennio questo deposito cauzionale viene convertito in una fideiussione oppure in una polizza assicurativa pari al 5% del fatturato o comunque non inferiore all'importo versato durante il biennio precedente.