Il lavoratore che si affida ad un agenzia per la somministrazione di lavoro per trovare un occupazione, sigla con l'agenzia stessa un contratto di lavoro temporaneo.
Questo contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; nel primo caso normalmente la durata del contratto coincide con il periodo in cui il lavoratore presta la propria opera presso un'azienda, il temine di quella prestazione coincide con la fine del rapporto lavorativo con l'agenzia interinale; nel caso invece di contratti a tempo indeterminato, il lavoratore alla fine del periodo di impiego presso l'azienda utilizzatrice, resta a disposizione dell'agenzia che riconosce al lavoratore un indennizzo per la sua disponibilità.
Il contratto di lavoro temporaneo deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta e deve contenere per legge alcune indicazioni fondamentali, prima fra tutte le ragioni per le quali l'azienda utilizzatrice (presso la quale presterà servizio il lavoratore)ricorre al lavoro temporaneo; quindi, le mansioni che il lavoratore è chiamato a ricoprire, con quale inquadramento, per quanto tempo e quando necessario le eventuali misure di sicurezza che dovrà prendere per il lavoro da svolgere. Si consideri che qualora nel contratto non venga riportata la data i cessazione dell'attività del lavoratore presso l'azienda utilizzatrice, il contratto viene considerato automaticamente a tempo indeterminato.
E' importante ricordare che il lavoratore che presti la sua opera presso un 'azienda utilizzatrice si trova a rispondere in termini direttivi all'azienda presso la quale sta lavorando ed infatti il suo trattamento deve essere equiparato come diritti, doveri e come riconoscimento economico ai suoi parigrado assunti dall'azienda, ma percepisce tutte le sue spettante solo ed unicamente dall'impresa fornitrice, ciò con riferimento sia alla retribuzione che alle eventuali sanzioni cui può andare soggetto il lavoratore in caso di inadempienze contrattuali.