La parte relativa alla Somministrazione di Lavoro
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183(G.U. 24 giugno 2015, n. 144, suppl. ord.).
Capo IV
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 30
(Definizione)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato,
con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003,
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore.
Art. 31
(Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato)
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori
somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere
il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità
superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso
dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal
somministratore a tempo indeterminato.
2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati
dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la
somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n.
223/1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione
non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai
sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, la disciplina della
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somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 32
(Divieti)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 33
(Forma del contratto di somministrazione)
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di
prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al
somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che
svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione,
devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
Art. 34
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(Disciplina dei rapporti di lavoro)
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore
è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di
lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in
missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque
non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è
soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni
di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e
per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili
per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223/1991 non trovano applicazione nel
caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo
3 della legge n. 604/1966.
Art. 35
(Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno
diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione
e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di
prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
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dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in
contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante
dall'assegnazione a mansioni inferiori.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 300/1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue mansioni.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art. 36
(Diritti sindacali e garanzie collettive)
1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge
n. 300/1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla
quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 37
(Norme previdenziali)
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. L'indennità di
disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga
alla normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero
in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non
sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i
criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 38
(Somministrazione irregolare)
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche
soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo
o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti
gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il
periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti
dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 39
(Decadenza e tutele)
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai
sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n.
604/1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il
lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
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riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell'articolo 8 della legge n. 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra
la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la
pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 40
(Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo
utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui
all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.